LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso depositato il 9 luglio 1997, iscritto al n. 4891/PC, proposto dalla prof. Trevisan Lucia avverso il decreto del provveditore agli studi di Venezia del 4 novembre 1996, n. 1106. Uditi nella pubblica udienza dell'11 febbraio 1998 il relatore consigliere Corrado Scivoletto e l'avv. Angelo Foletto in rappresentanza della ricorrente; Considerato in fatto La prof. Trevisan Lucia, docente di educazione tecnica presso la Scuola media statale Mozzoni di Mestre-Venezia, inoltrava in data 10 settembre 1994 domanda di dimissioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 1995. Il provveditore agli studi accoglieva la domanda giusta lettera n. 17458/C1 del 22 settembre 1994, con effetto dal 1 settembre 1995. Con successivo provvedimento del 4 novembre 1996, n. 1106, lo stesso provveditore determinava il trattamento pensionistico spettante alla prof. Trevisan, nonche' quello da conferire in via provvisoria con decorrenza 1 gennaio 1997, avuto riguardo all'anzianita' di servizio, calcolata in anni 28. La ricorrente impugna detto provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' per eccesso di potere per difetto di motivazione e contrasto con le disposizioni legislative in materia. Lamenta la prof. Trevisan che la determinazione del provveditore agli studi nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1 gennaio 1997 crea un ingiustificabile vuoto di sedici mesi rispetto alla data di cessazione dal servizio che, tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola, coincide in via generale con la fine di ogni anno scolastico, cioe' con il 31 agosto. Il trattamento pensionistico deve avere effetto immediato, al fine di evitare soluzione di continuita' rispetto alla data di cessazione della retribuzione. Al riguardo, la ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 13-23 dicembre 1994 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di analogo precetto contenuto nel d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, riferentesi al differimento fino al 1 gennaio 1994 della corresponsione del trattamento pensionistico di anzianita' per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni dal 1 settembre 1993. Chiede pertanto la ricorrente stessa che, ove in via interpretativa non si ritenga di disapplicare la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge n. 335/1995, sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale di detta norma, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, con l'atto di costituzione in giudizio per il Ministero della pubblica istruzione, depositato in data 22 agosto 1997, contesta la pretesa della ricorrente, asserendo che il provvedimento impugnato e' stato adottato in conformita' della normativa sopra richiamata ed in rapporto all'anzianita' di servizio maturata dalla docente. Viene altresi' eccepito che la prof. Trevisan avrebbe potuto presentare entro il 31 marzo 1995 l'istanza di differimento del pensionamento sino al 31 agosto 1997, siccome avvertito, con apposita comunicazione di servizio n. 254 del 10 marzo 1995, dal Ministero della pubblica istruzione, che trasmetteva la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 10976 in pari data, perche' fosse portata a conoscenza del personale interessato; del che si faceva carico il provveditore agli studi, con foglio del successivo 13 marzo. La contestuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnata e' stata successivamente rinunciata dalla difesa. Ritenuto in diritto La questione di legittimita' costituzionale prospettata dalla ricorrente in ordine all'art. 13, comma 5, della legge n. 724/1994, in connessione con l'art. 1, comma 31, della legge n. 335/1995, non puo' ritenersi superata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 347 del 13-21 novembre 1997, (successiva quindi all'instaurazione del presente giudizio), che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, soltanto della lettera b), del comma 5, dell'art. 13, della legge n. 724/1994, che prende in considerazione la decorrenza dal 1 gennaio 1996 del trattamento pensionistico dei dipendenti che al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni. In applicazione dell'art. 27 della legge 27 marzo 1953, n. 87 e' stata contestualmente dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 335/1995, ma sempre "nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma quinto, lett. b), della legge 23 dicembre 1994 n. 724". Nel caso in esame, invece, s'e' vista che la decorrenza del trattamento pensionistico della prof. Trevisan e' stata fissata al 1 gennaio 1997, in base alla lett. c) dello stesso quinto comma, dell'art. 13, avendo la medesima maturata un'anzianita' di 28 anni. Assume quindi carattere di rilevanza - ai fini della decisione del ricorso in trattazione - la questione di legittimita' costituzionale relativa a tale ultima disposizione. E che la questione non sia manifestamente infondata e' comprovato propria dall'ultima pronunzia della Corte costituzionale che ha censurato - come sopra evidenziato - la lett. b), del ridetto comma 5, dell'art. 13, per l'irrazionalita' della normativa, che non ha tenuto conto della specifica posizione del personale della scuola, dando luogo - si legge nella sentenza - ad un'evidente incongruenza all'interno della legislazione scolastica, che prevede una particolare sequenza procedurale motivata dall'esigenza di assicurare la continuita' delle prestazioni durante l'anno scolastico. Del resto, la Corte ha confermato la precedente sentenza n. 439 del 12-23 dicembre 1994, fondata sulle medesime argomentazioni per statuire l'incostituzionalita' di norme analoghe a quelle ora in esame, nella parte in cui differivano sino al 1 gennaio 1994 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni dal 1 settembre 1993 (art. 1, commi 1 e 2-quinquies del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438). Questo collegio ravvisa ancor piu' marcata l'irrazionalita' gia' censurata, considerato - come nella fattispecie in esame - il piu' lungo spazio di tempo (16 mesi) intercorrente fra la data di cessazione dal servizio e quella della decorrenza del trattamento pensionistico. Sembra cosi' configurarsi contrasto, oltre che con l'art. 3, anche con gli artt. 36 e 38 della Costituzione, stante che nel teste' precisato periodo il personale della scuola e' privato sia dello stipendio come della pensione, l'uno e l'altra da ritenere mezzi indispensabili per provvedere ai bisogni essenziali della vita. Ricorrono pertanto i presupposti per promuovere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5, lett. c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo per dimissioni; nonche' dell'art. 1, comma 31, primo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lett. c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.